AccordoSez. 2

Art. 29

Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni

In vigore dal 24 ott 2015
Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni 1. Ciascuna Parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte conformemente alle tabelle di cui all'allegato I-A del presente accordo (di seguito "tabelle"). Fatto salvo il primo comma, l'Ucraina, per gli oggetti da rigattiere di cui alla voce 6309 00 00 della tariffa doganale ucraina, sopprime i dazi doganali sulle importazioni alle condizioni enunciate nell'allegato I-B del presente accordo. 2. Per ciascuna merce l'aliquota di base dei dazi doganali cui si applicano le successive riduzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo è quella specificata nell'allegato I del presente accordo. 3. Se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente accordo una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita (di seguito "NPF"), tale aliquota è applicata come aliquota di base se e fintantochè essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la tabella della Parte. 4. A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali reciproci. Una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all' del presente accordo (di seguito anche "comitato per il commercio"), relativa alla soppressione o all'accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata per quella merce secondo le rispettive tabelle.
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Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni (Art. 29 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo