Accordo›Capo 2›Sez. 1
Art. 42
Applicazione delle misure
In vigore dal 24 ott 2015
Applicazione delle misure
1. Nell'istituire le misure di salvaguardia, le Parti si adoperano perché incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra Parte e offre la possibilità di consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente la Parte importatrice può adottare le misure idonee a risolvere il problema.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-42