Accordo›Sez. 2
Art. 45
Non cumulo
In vigore dal 24 ott 2015
Definizioni
Ai fini della presente sezione e dell'allegato II del presente accordo:
1. per "prodotto" si intendono unicamente gli autoveicoli per il trasporto di persone classificati alla voce tariffaria 8703 e originari della Parte UE secondo le regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa;
2. "grave pregiudizio" va inteso secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tale scopo, l', paragrafo 1, lettera a), è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis;
3. per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;
4. per "periodo transitorio" si intende un periodo di dieci anni avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo. Il periodo transitorio è prorogato di ulteriori tre anni qualora prima della fine dell'anno 10 l'Ucraina abbia presentato una richiesta motivata al comitato di associazione di cui all' del presente accordo e tale comitato l'abbia discussa;
5. per "anno 1" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo;
6. per "anno 2" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
7. per "anno 3" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
8. per "anno 4" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
9. per "anno 5" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
10. per "anno 6" si intende si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
11. per "anno 7" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sesto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
12. per "anno 8" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del settimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
13. per "anno 9" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'ottavo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
14. per "anno 10" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del nono anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
15. per "anno 11" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del decimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
16. per "anno 12" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'undicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
17. per "anno 13" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del dodicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
18. per "anno 14" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del tredicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
19. per "anno 15" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quattordicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-45