AccordoSez. 2

Art. 44

Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli

In vigore dal 24 ott 2015
Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone 1. Conformemente alle disposizioni della presente sezione l'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia, sotto forma di dazio doganale all'importazione maggiorato, sugli autoveicoli per il trasporto di persone originari1 della Parte UE e classificati alla voce tariffaria 8703 (di seguito "il prodotto"), quali definiti all' del presente accordo, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, il prodotto è importato nel territorio dell'Ucraina in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce un prodotto simile; b) il volume aggregato (espresso in unità)2 delle importazioni del prodotto in un qualsiasi anno supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'allegato II del presente accordo; e c) nell'ultimo periodo di dodici mesi che termini non prima del penultimo mese precedente l'invito dell'Ucraina alla Parte UE a partecipare a consultazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, il volume aggregato (espresso in unità) delle importazioni del prodotto in Ucraina3 ha superato il livello di soglia di cui alla tabella dell'Ucraina, contenuta nell'allegato II, relativa a tutte le nuove immatricolazioni4 di autoveicoli per il trasporto di persone registrate in Ucraina nello stesso periodo. 2. L'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è superiore alla più bassa tra l'aliquota NPF prevalente, l'aliquota NPF in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo o l'aliquota indicata nella tabella dell'Ucraina di cui all'allegato II del presente accordo. Il dazio può essere applicato solo per il resto dell'anno interessato, quale definito nell'allegato II del presente accordo. 3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2 del presente articolo, i dazi che l'Ucraina applica a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissati secondo la tabella dell'Ucraina di cui all'allegato II del presente accordo. 4. Le forniture del prodotto in questione che erano in viaggio sulla base di un contratto stipulato prima dell'imposizione del dazio addizionale di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono esenti da tale dazio addizionale. Tali forniture saranno tuttavia conteggiate nel volume delle importazioni del prodotto nell'anno successivo ai fini del soddisfacimento, in quell'anno, delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5. L'Ucraina applica le misure di salvaguardia in modo trasparente. A questo scopo, non appena possibile l'Ucraina notifica per iscritto alla Parte UE l'intenzione di applicare questo tipo di misura e fornisce ogni informazione utile, compresi il volume (espresso in unità) delle importazioni del prodotto, il volume totale (espresso in unità) delle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone di qualsiasi provenienza e le nuove immatricolazioni di autoveicoli per il trasporto di persone in Ucraina relativamente al periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'Ucraina invita la Parte UE a partecipare a consultazioni per discutere queste informazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'adozione della misura. Nessuna misura è adottata nei trenta giorni successivi all'invito a partecipare a consultazioni. 6. L'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia solo a seguito di un'inchiesta delle sue autorità competenti a norma dell' e dell', paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l' e l', paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. L'indagine deve dimostrare che a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo il prodotto è importato nel territorio dell'Ucraina in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce un prodotto simile. 7. L'Ucraina notifica immediatamente per iscritto alla Parte UE l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo. 8. Durante l'inchiesta l'Ucraina si conforma alle disposizioni dell', paragrafo 2, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l', paragrafo 2, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis. 9. I fattori che attengono alla determinazione del pregiudizio di cui all', paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono valutati per almeno tre periodi consecutivi di dodici mesi, ossia per un periodo minimo totale di tre anni. 10. L'inchiesta valuta anche tutti i fattori noti, diversi dall'incremento delle importazioni preferenziali a norma del presente accordo, che contemporaneamente potrebbero provocare un pregiudizio all'industria nazionale. L'incremento delle importazioni di un prodotto originario della Parte UE non è considerato conseguente alla soppressione o riduzione di un dazio doganale se le importazioni dello stesso prodotto di altra provenienza sono aumentate in misura comparabile. 11. L'Ucraina comunica per iscritto alla Parte UE e a tutte le altre parti interessate le risultanze e le conclusioni motivate dell'inchiesta con largo anticipo rispetto alle consultazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo in modo che durante le consultazioni si possa procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura proposta. 12. L'Ucraina dispone che le statistiche relative agli autoveicoli per il trasporto di persone, utilizzate come elementi di prova ai fini delle misure in questione, siano affidabili, adeguate e tempestivamente accessibili al pubblico. Essa comunica senza indugio le statistiche mensili relative al volume (espresso in unità) delle importazioni del prodotto, al volume totale (espresso in unità) delle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone di qualsiasi provenienza e alle nuove immatricolazioni di autoveicoli per il trasporto di persone in Ucraina. 13. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e ai paragrafi da 6 a 11 del presente articolo non si applicano durante il periodo transitorio. 14. L'Ucraina non applica misure di salvaguardia a norma della presente sezione durante l'anno 1. L'Ucraina non applica nè mantiene misure di salvaguardia a norma della presente sezione nè prosegue alcuna inchiesta in tal senso successivamente all'anno 15. 15. L'attuazione e il funzionamento del presente articolo possono essere discussi ed esaminati dal comitato per il commercio. -----------  1 Conformemente alla definizione di "origine" di cui al protocollo I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.  2 Come attestato dalle statistiche ucraine relative alle importazioni (espresse in unità) di autoveicoli per il trasporto di persone originari della Parte UE, classificati alla voce tariffaria 8703. A conferma di queste statistiche l'Ucraina metterà a disposizione i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati secondo la procedura di cui al titolo V del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.  3 Come attestato dalle statistiche ucraine relative alle importazioni (espresse in unità) di autoveicoli per il trasporto di persone originari della Parte UE, classificati alla voce tariffaria 8703. A conferma di queste statistiche l'Ucraina metterà a disposizione i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati secondo la procedura di cui al titolo V del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.  4 Statistiche ufficiali delle "nuove immatricolazioni" in Ucraina di tutti gli autoveicoli per il trasporto di persone fornite dall'Ispettorato automobilistico statale dell'Ucraina.
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Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli (Art. 44 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo