Accordo›Sez. 4
Art. 48
Considerazione dell'interesse pubblico
In vigore dal 24 ott 2015
Considerazione dell'interesse pubblico
Una Parte può non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria nazionale e degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-48