Art. 48 · Considerazione dell'interesse pubblico
AccordoSez. 4

Art. 48

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Considerazione dell'interesse pubblico

In vigore dal 24 ott 2015
Considerazione dell'interesse pubblico Una Parte può non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria nazionale e degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.
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