Accordo›Sez. 4
Art. 47
Trasparenza
In vigore dal 24 ott 2015
Trasparenza
1. Le Parti convengono che le misure antidumping e compensative devono essere utilizzate nel pieno rispetto delle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM ed essere basate su un sistema equo e trasparente.
2. Una Parte, dopo che le sue autorità competenti hanno ricevuto una domanda antidumping debitamente documentata riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte e al più tardi quindici giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda.
3. Fatti salvi l', paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l', paragrafo 4, dell'accordo SMC, immediatamente dopo l'eventuale istituzione delle misure provvisorie e in ogni caso prima della decisione definitiva, le Parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure. La comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni. Dopo la comunicazione delle informazioni finali, le parti interessate hanno a disposizione almeno dieci giorni per formulare le loro osservazioni.
4. Purchè lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato e conformemente alla legislazione interna di una Parte in materia di procedure d'inchiesta, alle parti interessate è data la possibilità di essere sentite per esprimere il proprio punto di vista nel quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.
Storico versioni
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