Accordo›Sez. 4
Art. 49
Regola del dazio inferiore
In vigore dal 24 ott 2015
Regola del dazio inferiore
Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile ed è inferiore ad esso se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria nazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-49