Accordo›Titolo II
Art. 4
Finalità del dialogo politico
In vigore dal 24 ott 2015
Finalità del dialogo politico
1. Le Parti sviluppano e rafforzano il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse per promuovere una graduale convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza nella prospettiva di un sempre maggiore coinvolgimento dell'Ucraina nello spazio europeo di sicurezza.
2. Il dialogo politico ha la finalità di:
a) approfondire l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza;
b) promuovere la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;
c) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le minacce di fondo;
d) promuovere una cooperazione concreta e fattiva tra le Parti finalizzata a realizzare la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo;
e) rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e del buon governo, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, della non discriminazione delle persone appartenenti a minoranze e della diversità, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;
f) sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza e della difesa;
g) promuovere i principi di indipendenza, sovranità, integrità territoriale e inviolabilità delle frontiere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-4