AccordoTitolo III

Art. 23

Cooperazione nella lotta al terrorismo

In vigore dal 24 ott 2015
Cooperazione nella lotta al terrorismo 1. Le Parti decidono di cooperare alla prevenzione e repressione degli atti di terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, del diritto internazionale in materia di diritti umani, del diritto umanitario e dei rifugiati, e delle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse convengono, in particolare, di cooperare sulla base della piena attuazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 2001, della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo del 2006 e degli altri strumenti pertinenti dell'ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili. 2. La cooperazione si concentra in particolare sullo scambio di: a) informazioni relative ai gruppi terroristici e alle reti che li sostengono; b) esperienza e informazioni concernenti le tendenze del terrorismo e i mezzi e metodi di lotta al terrorismo anche sotto il profilo tecnico e della formazione; c) esperienze riguardanti la prevenzione del terrorismo. Tutti gli scambi di informazioni avvengono nel rispetto del diritto internazionale e nazionale.
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Cooperazione nella lotta al terrorismo (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo