Accordo›Titolo III
Art. 20
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
In vigore dal 24 ott 2015
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
Le Parti collaborano per prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. A tal fine, le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale e internazionale di settore, anche a livello operativo. Le Parti applicano le norme internazionali pertinenti, in particolare quelle del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e quelle equivalenti alle norme adottate dall'Unione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-20