AccordoTitolo III

Art. 20

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

In vigore dal 24 ott 2015
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo Le Parti collaborano per prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. A tal fine, le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale e internazionale di settore, anche a livello operativo. Le Parti applicano le norme internazionali pertinenti, in particolare quelle del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e quelle equivalenti alle norme adottate dall'Unione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-20

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Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo