Accordo›Titolo III
Art. 22
Lotta alla criminalità e alla corruzione
In vigore dal 24 ott 2015
Lotta alla criminalità e alla corruzione
1. Le Parti cooperano per contrastare e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o di altro tipo.
2. La cooperazione riguarda, tra l'altro:
a) il traffico e la tratta di esseri umani, il contrabbando e il traffico di armi da fuoco e di droghe illecite;
b) il traffico di merci;
c) i reati economici, compresi quelli fiscali;
d) la corruzione, sia nel settore privato sia in quello pubblico;
e) la falsificazione di documenti;
f) la criminalità informatica.
3. Le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale di settore, compresa la cooperazione cui partecipa Europol. Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione per quanto concerne tra l'altro:
a) lo scambio delle migliori pratiche, anche in materia di tecniche investigative e di ricerca dei reati;
b) lo scambio di informazioni nel rispetto delle norme applicabili;
c) lo sviluppo di capacità, compresi la formazione e - se del caso - gli scambi di personale;
d) le questioni inerenti alla protezione dei testimoni e delle vittime.
4. Le Parti sono impegnate ad attuare efficacemente la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e i suoi tre protocolli, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 e gli altri strumenti internazionali pertinenti.
Storico versioni
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