AccordoTitolo III

Art. 22

Lotta alla criminalità e alla corruzione

In vigore dal 24 ott 2015
Lotta alla criminalità e alla corruzione 1. Le Parti cooperano per contrastare e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o di altro tipo. 2. La cooperazione riguarda, tra l'altro: a) il traffico e la tratta di esseri umani, il contrabbando e il traffico di armi da fuoco e di droghe illecite; b) il traffico di merci; c) i reati economici, compresi quelli fiscali; d) la corruzione, sia nel settore privato sia in quello pubblico; e) la falsificazione di documenti; f) la criminalità informatica. 3. Le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale di settore, compresa la cooperazione cui partecipa Europol. Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione per quanto concerne tra l'altro: a) lo scambio delle migliori pratiche, anche in materia di tecniche investigative e di ricerca dei reati; b) lo scambio di informazioni nel rispetto delle norme applicabili; c) lo sviluppo di capacità, compresi la formazione e - se del caso - gli scambi di personale; d) le questioni inerenti alla protezione dei testimoni e delle vittime. 4. Le Parti sono impegnate ad attuare efficacemente la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e i suoi tre protocolli, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 e gli altri strumenti internazionali pertinenti.
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Lotta alla criminalità e alla corruzione (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo