AccordoTitolo II

Art. 10

Prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi

In vigore dal 24 ott 2015
Prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e cooperazione tecnologica militare 1. Le Parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, in particolare con l'obiettivo di una maggiore partecipazione dell'Ucraina alle operazioni di gestione di crisi civili e militari dirette dall'UE e alle relative esercitazioni e attività di formazione, comprese quelle condotte nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). 2. La cooperazione si basa su forme e accordi di consultazione e cooperazione tra l'UE e l'Ucraina in materia di gestione delle crisi. 3. Le Parti esaminano le possibilità di cooperazione tecnologica militare. L'Ucraina e l'Agenzia europea per la difesa (AED) stabiliscono stretti contatti per discutere il miglioramento delle capacità militari, anche in relazione ad aspetti tecnologici.
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Prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo