Accordo›Titolo II
Art. 10
Prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi
In vigore dal 24 ott 2015
Prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e cooperazione tecnologica militare
1. Le Parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, in particolare con l'obiettivo di una maggiore partecipazione dell'Ucraina alle operazioni di gestione di crisi civili e militari dirette dall'UE e alle relative esercitazioni e attività di formazione, comprese quelle condotte nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
2. La cooperazione si basa su forme e accordi di consultazione e cooperazione tra l'UE e l'Ucraina in materia di gestione delle crisi.
3. Le Parti esaminano le possibilità di cooperazione tecnologica militare. L'Ucraina e l'Agenzia europea per la difesa (AED) stabiliscono stretti contatti per discutere il miglioramento delle capacità militari, anche in relazione ad aspetti tecnologici.
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