Accordo›Titolo II
Art. 13
104 / 488Lotta al terrorismo
In vigore dal 24 ott 2015
Lotta al terrorismo
Le Parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, delle norme internazionali in materia di diritti umani e del diritto umanitario e dei rifugiati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-13