Accordo›Capo 7
Art. 144
Pagamenti correnti
In vigore dal 24 ott 2015
Pagamenti correnti
Le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le Parti conformemente all'articolo VIII dello statuto dell'FMI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-144