AccordoCapo 7

Art. 144

Pagamenti correnti

In vigore dal 24 ott 2015
Pagamenti correnti Le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le Parti conformemente all'articolo VIII dello statuto dell'FMI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-144

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pagamenti correnti (Art. 144 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo