AccordoCapo 8

Art. 148

Obiettivi

In vigore dal 24 ott 2015
Obiettivi Le Parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti. Il presente capo prevede l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, sulla base del principio del trattamento nazionale, per quanto concerne gli appalti pubblici e le concessioni nel settore tradizionale e in quello dei servizi pubblici. Dispone il progressivo ravvicinamento della legislazione ucraina in materia di appalti pubblici all'acquis dell'UE in tale materia, unitamente a una riforma istituzionale e alla creazione di un sistema di appalti pubblici efficiente fondate sui principi che disciplinano gli appalti pubblici nella Parte UE e sulle condizioni e definizioni di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (di seguito "direttiva 2004/18/CE") e alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (di seguito "direttiva 2004/17/CE").
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-148

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Obiettivi (Art. 148 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo