AccordoCapo 8

Art. 151

Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti

In vigore dal 24 ott 2015
Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si conformano, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti, alle norme di base enunciate nei paragrafi da 2 a 15 del presente articolo, che derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'acquis dell'UE, in particolare dai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Pubblicità 2. Le Parti dispongono che tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo e in forma tale da: a) consentire l'apertura del mercato alla concorrenza; b) consentire a qualsiasi operatore economico interessato di avere l'opportuno accesso alle informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto. 3. La pubblicazione è adeguata rispetto all'interesse economico dell'appalto per gli operatori economici. 4. La pubblicazione contiene almeno i dati essenziali dell'appalto da aggiudicare, i criteri di selezione qualitativa, il metodo di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione dell'appalto e ogni altra informazione di cui gli operatori economici hanno ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto. Aggiudicazione degli appalti 5. Tutti gli appalti sono aggiudicati mediante procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali che prevengano pratiche corruttive. L'imparzialità è garantita soprattutto attraverso la descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, dalla parità di accesso per tutti gli operatori economici, da termini temporali adeguati e da un approccio trasparente e obiettivo. 6. Nel descrivere le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, gli enti aggiudicatori utilizzano descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali e norme internazionali, europee o nazionali. 7. La descrizione delle caratteristiche di un lavoro, di una fornitura o di un servizio richiesti non deve menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare nè far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, a meno che un tale riferimento sia giustificato dall'oggetto dell'appalto e sia accompagnato dalla dicitura "o equivalente". La preferenza va accordata all'impiego di descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali. 8. Gli enti aggiudicatori non impongono condizioni che abbiano per effetto la discriminazione diretta o indiretta degli operatori economici dell'altra Parte, come l'obbligo per gli operatori economici interessati all'appalto di stabilimento nello stesso paese, nella stessa regione o nello stesso territorio dell'ente aggiudicatore. Fatto salvo quanto sopra, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto può essere tenuto a porre in essere talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione. 9. I termini per presentare una manifestazione d'interesse e un'offerta sono sufficienti per consentire agli operatori economici dell'altra Parte di procedere a una valutazione pertinente del fascicolo di gara e di redigere l'offerta. 10. Tutti i partecipanti devono poter preventivamente conoscere le regole applicabili, i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione. Queste regole devono essere applicate nello stesso modo a tutti i partecipanti. 11. Gli enti aggiudicatori possono invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purchè: a) ciò sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e b) la selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività o la loro capacità tecnica e professionale. Anche nel caso in cui sia invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti deve essere garantita una sufficiente concorrenza. 12. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare procedure negoziate solo in casi eccezionali ben definiti quando il ricorso a tale procedura non provoca distorsioni della concorrenza. 13. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare sistemi di qualificazione solo a condizione che l'elenco degli operatori qualificati venga redatto mediante una procedura trasparente e aperta, che sia oggetto di adeguata pubblicità. Anche gli appalti che rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi sono aggiudicati su basi non discriminatorie. 14. Le Parti provvedono a che gli appalti vengano aggiudicati in modo trasparente al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa o l'offerta al prezzo più basso, in base ai criteri di gara e alle norme procedurali preventivamente stabilite e comunicate. Le decisioni definitive devono essere comunicate senza indebito ritardo a tutti i concorrenti. Al concorrente non prescelto che ne faccia richiesta devono essere fornite motivazioni sufficientemente dettagliate della decisione per consentirgli di ricorrere contro la stessa. Tutela giurisdizionale 15. Le Parti dispongono che chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione abbia diritto a una tutela giurisdizionale efficace e imparziale nei confronti della decisione di aggiudicazione di tale appalto presa dal soggetto appaltante. La decisione presa nel corso e al termine della procedura di ricorso è resa pubblica con modalità che consentano di informare tutti gli operatori economici interessati.
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Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti (Art. 151 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo