AccordoCapo 7

Art. 145

Movimenti di capitali

In vigore dal 24 ott 2015
Movimenti di capitali 1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti1 effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti a norma del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo e alla liquidazione o al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi. 2. Per quanto riguarda le altre transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna delle Parti garantisce: a) la libera circolazione dei capitali relativi a crediti collegati a operazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una Parte; b) la libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra Parte. 3. L'Ucraina si impegna a realizzare, per le transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, una liberalizzazione equivalente a quella della Parte UE prima della concessione del trattamento "mercato interno" nel settore dei servizi finanziari a norma dell', paragrafo 3, dell'allegato XVII del presente accordo. Una valutazione positiva della legislazione ucraina in materia di movimenti di capitali, della sua attuazione e della sua costante applicazione in linea con i principi di cui all', paragrafo 3, dell'allegato XVII del presente accordo costituisce un presupposto necessario di qualsiasi decisione del comitato per il commercio relativa alla concessione del trattamento "mercato interno" nel settore dei servizi finanziari. 4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali e dei pagamenti correnti tra residenti della Parte UE e dell'Ucraina e si astengono dal rendere più restrittivi i regimi esistenti. -----------  1 Compreso l'acquisto di beni immobili connesso a investimenti diretti.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-145

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Movimenti di capitali (Art. 145 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo