AccordoSez. 7

Art. 142

Misure in materia fiscale

In vigore dal 24 ott 2015
Misure in materia fiscale Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le Parti volti a evitare la doppia imposizione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-142

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Misure in materia fiscale (Art. 142 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo