Accordo›Sez. 7
Art. 142
Misure in materia fiscale
In vigore dal 24 ott 2015
Misure in materia fiscale
Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le Parti volti a evitare la doppia imposizione.
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