Accordo

Art. 138

Ravvicinamento normativo

In vigore dal 24 ott 2015
Ravvicinamento normativo L'Ucraina adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altra natura, alla legislazione della Parte UE vigente in un qualsiasi momento in materia di trasporto marittimo internazionale, nella misura in cui ciò consenta di realizzare gli obiettivi della liberalizzazione, del reciproco accesso ai mercati delle Parti e della circolazione dei viaggiatori e delle merci. Il ravvicinamento inizierà con la firma dell'accordo e si estenderà progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-138

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ravvicinamento normativo (Art. 138 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo