Accordo
Art. 138
Ravvicinamento normativo
In vigore dal 24 ott 2015
Ravvicinamento normativo
L'Ucraina adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altra natura, alla legislazione della Parte UE vigente in un qualsiasi momento in materia di trasporto marittimo internazionale, nella misura in cui ciò consenta di realizzare gli obiettivi della liberalizzazione, del reciproco accesso ai mercati delle Parti e della circolazione dei viaggiatori e delle merci. Il ravvicinamento inizierà con la firma dell'accordo e si estenderà progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-138