AccordoSez. 7

Art. 143

Eccezioni relative alla sicurezza

In vigore dal 24 ott 2015
Eccezioni relative alla sicurezza 1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da: a) imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure b) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza: i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico; ii) relativi alle attività economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare un'installazione militare; iii) relativi ai materiali fissili e per la fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; iv) in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure c) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-143

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Eccezioni relative alla sicurezza (Art. 143 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo