Accordo›Sez. 7
Art. 143
Eccezioni relative alla sicurezza
In vigore dal 24 ott 2015
Eccezioni relative alla sicurezza
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:
a) imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure
b) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:
i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
ii) relativi alle attività economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare un'installazione militare;
iii) relativi ai materiali fissili e per la fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
iv) in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
c) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-143