AccordoCapo 8

Art. 149

Campo di applicazione

In vigore dal 24 ott 2015
Campo di applicazione 1. Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e alle concessioni di lavori e di servizi. 2. Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'acquis dell'UE relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati entrambi "enti aggiudicatori"). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprietà dello Stato che svolgono le attività in questione e le imprese private che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi nel settore dei servizi pubblici. 3. Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XXI-P. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare queste soglie l'Ucraina calcolerà e convertirà i valori nella valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio della propria Banca nazionale. Il calcolo del valore di tali soglie è riveduto periodicamente ogni due anni a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore del presente accordo sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. All'occorrenza, il valore delle soglie così riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro più vicino. La revisione delle soglie è adottata dal comitato per il commercio secondo la procedura di cui al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.
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Campo di applicazione (Art. 149 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo