Accordo›Capo 8
Art. 149
Campo di applicazione
In vigore dal 24 ott 2015
Campo di applicazione
1. Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e alle concessioni di lavori e di servizi.
2. Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'acquis dell'UE relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati entrambi "enti aggiudicatori"). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprietà dello Stato che svolgono le attività in questione e le imprese private che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi nel settore dei servizi pubblici.
3. Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XXI-P.
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare queste soglie l'Ucraina calcolerà e convertirà i valori nella valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio della propria Banca nazionale.
Il calcolo del valore di tali soglie è riveduto periodicamente ogni due anni a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore del presente accordo sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio.
All'occorrenza, il valore delle soglie così riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro più vicino. La revisione delle soglie è adottata dal comitato per il commercio secondo la procedura di cui al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-149