Accordo›Sez. 3
Art. 94
Trattamento nazionale
In vigore dal 24 ott 2015
Trattamento nazionale
1. Nei settori per i quali gli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in essi precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello riservato al proprio servizio simile e ai relativi prestatori.
2. Una Parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riservando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori oppure un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi simili o dei relativi prestatori della Parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretare come tali da implicare l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione siano stranieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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