AccordoSez. 2

Art. 91

Trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza

In vigore dal 24 ott 2015
Trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza 1. Le disposizioni dell' del presente accordo non precludono l'applicazione ad opera di una Parte di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'altra Parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di società registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-91

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Trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza (Art. 91 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo