AccordoSez. 2

Art. 87

Campo di applicazione

In vigore dal 24 ott 2015
Campo di applicazione La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento1 in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne: a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione2 di materiali nucleari; b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; c) i servizi audiovisivi; d) il cabotaggio marittimo nazionale3; e e) i servizi di trasporto aereo nazionale e intemazionale4, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (di seguito "CRS"); iv) i servizi di assistenza a terra; v) i servizi di gestione degli aeroporti. -----------  1 Le disposizioni del presente capo non si applicano alla protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall' (Trattamento nazionale), comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.  2 Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1.  3 Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Ucraina o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.  4 Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.
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Campo di applicazione (Art. 87 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo