Accordo›Sez. 2
Art. 87
Campo di applicazione
In vigore dal 24 ott 2015
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento1 in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione2 di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
c) i servizi audiovisivi;
d) il cabotaggio marittimo nazionale3; e
e) i servizi di trasporto aereo nazionale e intemazionale4, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i sistemi telematici di prenotazione (di seguito "CRS");
iv) i servizi di assistenza a terra;
v) i servizi di gestione degli aeroporti.
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 1 Le disposizioni del presente capo non si applicano alla
protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall' (Trattamento nazionale), comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
 2 Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende
tutte le attività del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1.
 3 Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella
definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Ucraina o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
 4 Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti
aerei sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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