AccordoCapo 6Sez. 1

Art. 86

Definizioni

In vigore dal 24 ott 2015
Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1. "misura": qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma; 2. "misure adottate o mantenute in vigore da una Parte": le misure prese da: a) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e b) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; 3. "persona fisica di una Parte": un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino dell'Ucraina, secondo i rispettivi ordinamenti; 4. "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; 5. "persona giuridica della Parte UE" o "persona giuridica ucraina": una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Ucraina. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Ucraina è considerata una persona giuridica della Parte UE o dell'Ucraina solo se le sue attività siano collegate in modo effettivo e continuativo all'economia della Parte UE o dell'Ucraina. 6. Fermo restando il paragrafo che precede, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Parte UE o dell'Ucraina e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o in Ucraina in conformità alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro o dell'Ucraina; 7. "controllata di una persona giuridica di una Parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte1; 8. "succursale di una persona giuridica": una sede di attività priva di personalità giuridica che: a) presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre; b) dispone di una propria gestione; e c) dispone delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria; 9. "stabilimento": a) per quanto riguarda le persone giuridiche della Parte UE o dell'Ucraina, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente in Ucraina o nella Parte UE; b) per quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche della Parte UE o dell'Ucraina di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo; 10. "investitore": una persona fisica o giuridica di una Parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento; 11. "attività economiche": le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri; 12. "attività": l'esercizio di attività economiche; 13. "servizi": qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri; 14. "servizi e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri": servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, nè in concorrenza con uno o più operatori economici; 15. "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi: a) dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte; b) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte; 16. "prestatore di servizi di una Parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o presti un servizio, anche per mezzo di uno stabilimento; 17. "personale chiave": le persone fisiche - alle dipendenze di una persona giuridica di una delle Parti che non sia un'organizzazione senza scopo di lucro - responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il "personale chiave" comprende i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e il personale trasferito all'interno di una società: a) "visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante; b) "personale trasferito all'interno di una società": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie (non come azionisti di maggioranza) da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte. Le persone fisiche interessate devono appartenere a una delle seguenti categorie: i) dirigenti: dipendenti di una persona giuridica preposte direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare coloro che: - dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione; - svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; - hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione e al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o di effettuare altri interventi relativi al personale. ii) personale specializzato: dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale; 18. "laureati in tirocinio": le persone fisiche di una Parte che sono alle dipendenze di una persona giuridica di tale Parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa2; 19. "venditori di servizi alle imprese": le persone fisiche rappresentanti di un prestatore di servizi di una Parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante; 20. "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima Parte un contratto in buona fede3 per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi; 21. "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima Parte un contratto in buona fede4 per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi. -------------  1 Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato.  2 Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Le autorità competenti possono richiedere che la formazione sia collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato è titolare.  3 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni giuridiche della Parte in cui il contratto viene eseguito.  4 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni giuridiche della Parte in cui il contratto viene eseguito.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-86

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Definizioni (Art. 86 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo