Definizione data dalla norma indicata.
le persone fisiche rappresentanti di un prestatore di servizi di una Parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante
Fonte: l-2015-09-29-169 — art. a-86 →