persona giuridica

Questo termine è definito da 14 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

qualsiasi entità giuridica che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o degli organismi pubblici nell’esercizio dell’autorità statale e delle organizzazioni pubbliche

Fonte: reg-2008-07-29-1005 — art. 2 →

qualsiasi ente avente tale statuto ai sensi del diritto nazionale applicabile, eccettuati gli Stati o altri enti pubblici nell'esercizio delle loro prerogative di potenza pubblica e le organizzazioni internazionali pubbliche

Fonte: l-2012-06-28-110 — art. c-1 →

qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, le società fiduciarie, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni

Fonte: l-2015-08-04-138 — art. a-7-2 →

qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni

Fonte: l-2015-09-29-169 — art. a-86 →

qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche

Fonte: dir-2009-06-18-52 — art. 2 →

qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei poteri pubblici e delle organizzazioni internazionali pubbliche

Fonte: dir-2011-04-05-36 — art. 5 →

un’entità che ha lo status di persona giuridica in forza del diritto applicabile

Fonte: dir-2013-08-12-40 — art. 2 →

un’entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Fonte: dir-2011-12-13-93 — art. 2 →

soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Fonte: dir-2014-05-15-62 — art. 2 →

soggetto avente personalità giuridica ai sensi del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche

Fonte: dir-2017-03-15-541 — art. 2 →

soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Fonte: dir-2018-10-23-1673 — art. 2 →

soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche

Fonte: dir-2024-04-11-1203 — art. 2 →

qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni

Fonte: l-2016-07-11-139 — art. a-160 →

qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente al diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni

Fonte: l-2016-10-03-186 — art. a-24 →
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