Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 apr 2024
Definizioni
1. I termini utilizzati nella presente direttiva per descrivere le condotte di cui all’, paragrafo 2, sono interpretati, se del caso, conformemente alle definizioni contenute nella legislazione dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
2. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
a)
«persona giuridica»: soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
b)
«habitat all’interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell’, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;
c)
«ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.
Storico versioni
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