Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 ago 2013
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s’intende per:
a) «sistema di informazione»: un’apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici secondo un programma, nonché i dati informatici immagazzinati da tale apparecchiatura o gruppo di apparecchiature, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi ai fini della loro gestione, uso, protezione e manutenzione;
b) «dati informatici»: una rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che può essere trattata in un sistema di informazione, compreso un programma atto a far svolgere una funzione a un sistema di informazione;
c) «persona giuridica»: un’entità che ha lo status di persona giuridica in forza del diritto applicabile; la definizione non include gli Stati o gli organismi pubblici che agiscono nell’esercizio dell’autorità statale o le organizzazioni pubbliche internazionali;
d) «senza diritto»: una condotta di cui alla presente direttiva, ivi inclusi l’accesso, l’interferenza o l’intercettazione, che non è autorizzata da parte del proprietario o da un altro titolare di diritti sul sistema o su una sua parte, ovvero non consentiti a norma del diritto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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