Art. 3

Accesso illecito a sistemi di informazione

In vigore dal 12 ago 2013
Accesso illecito a sistemi di informazione Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, se intenzionale, l’accesso senza diritto a un sistema di informazione o a una parte dello stesso, sia punibile come reato qualora sia commesso in violazione di una misura di sicurezza, almeno per i casi che non sono di minore gravità.
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