Art. 3
Accesso illecito a sistemi di informazione
In vigore dal 12 ago 2013
Accesso illecito a sistemi di informazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, se intenzionale, l’accesso senza diritto a un sistema di informazione o a una parte dello stesso, sia punibile come reato qualora sia commesso in violazione di una misura di sicurezza, almeno per i casi che non sono di minore gravità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:40:oj#art-3