allegato›Capo 7›Sez. A
Art. 7.2
Definizioni
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.2
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) misura: qualsiasi misura adottata dalle Parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
b) misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti: le misure prese da:
i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali;
ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
c) persona: una persona fisica o giuridica;
d) persona fisica: un cittadino della Corea o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, secondo i rispettivi ordinamenti;
e) persona giuridica: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, le società fiduciarie, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
f) persona giuridica di una Parte:
i) una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale2 o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea è considerata una persona giuridica rispettivamente dell'Unione europea o della Corea solo se svolge un'attività commerciale sostanziale3 rispettivamente nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea; o
ii) in caso di stabilimento in conformità dell'articolo 7.9, lettera a), una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche rispettivamente della Parte UE o della Corea, o di una persona giuridica di cui al punto i) rispettivamente dell'Unione europea o della Corea.
Una persona giuridica è:
i) di proprietà di persone della Parte UE o della Corea se più del 50% del suo capitale sociale è di effettiva proprietà rispettivamente di persone della Parte UE o della Corea;
ii) controllata da persone della Parte UE o della Corea se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi dirigenti o di dirigere legalmente in altro modo la sua attività;
iii) collegata con un'altra persona, se essa controlla tale altra persona o ne è controllata; o se essa e l'altra persona sono entrambe controllate dalla stessa persona;
g) in deroga alla lettera f), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Parte UE o della Corea e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro dell'Unione europea o nella Corea in conformità della rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea;4
h) accordo di integrazione economica: un accordo che liberalizza in misura sostanziale il commercio dei servizi e lo stabilimento in conformità dell'accordo OMC e in particolare degli articoli V e V bis del GATS;
i) servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili: le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
j) servizi di sistemi informatici di prenotazione (di seguito "CRS"): servizi forniti da sistemi informatici che contengono informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e regole di tariffazione, per mezzo dei quali possono essere effettuate prenotazioni o essere emessi biglietti;
k) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo: possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, ad esempio le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione. Queste attività non comprendono la determinazione dei prezzi dei servizi di trasporto aereo nè le condizioni applicabili; e
l) fornitore di servizi: ogni persona che fornisce o si propone di fornire un servizio, anche in qualità di investitore.
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2 Per amministrazione centrale si intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali.
3 La parte UE, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), ritiene la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall'articolo 48 del trattato, equivalente alla nozione di "attività commerciale sostanziale" di cui all'articolo V, paragrafo 6, del GATS. Di conseguenza, la Parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformità della legislazione coreana e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio della Corea solo se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia della Corea.
4 Le disposizioni di questa lettera non si applicano allo stabilimento.
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