allegato›Capo 6
Art. 6.13
Cooperazione doganale
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.13
Cooperazione doganale
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel settore doganale e nei settori collegati.
2. Le Parti si impegnano ad operare in campo doganale per facilitare gli scambi commerciali, tenendo conto dell'attività svolta a questo riguardo dalle organizzazioni internazionali. Questa azione può comprendere la sperimentazione di nuove procedure doganali.
3. Le Parti affermano la loro volontà di facilitare la legittima circolazione delle merci e scambiano le loro competenze per quanto riguarda le misure per migliorare le tecniche e le procedure doganali e i sistemi informatizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo.
4. Le Parti si impegnano a:
a) perseguire l'armonizzazione della documentazione e dei dati utilizzati nel commercio secondo norme internazionali, allo scopo di facilitare i reciproci scambi in materia doganale per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci;
b) intensificare la cooperazione tra i laboratori e servizi scientifici doganali e a operare per l'armonizzazione dei metodi dei laboratori doganali;
c) organizzare scambi di personale doganale;
d) organizzare congiuntamente programmi di formazione su questioni doganali per il personale che partecipa direttamente alle operazioni doganali;
e) sviluppare meccanismi efficaci di comunicazione con gli operatori commerciali ed economici;
f) prestarsi reciprocamente assistenza, nella misura del possibile, nella classificazione tariffaria, nella valutazione e nella determinazione dell'origine per il trattamento tariffario preferenziale delle merci importate;
g) promuovere l'applicazione efficace delle norme di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni, le riesportazioni, il transito, i trasbordi e altre procedure doganali, in particolare per quanto riguarda le merci contraffatte;
h) migliorare la sicurezza, facilitando nel contempo gli scambi commerciali, dei contenitori marittimi e delle altre spedizioni di ogni provenienza che sono importati, trasbordati o transitano nel territorio delle Parti. Le Parti convengono che gli obiettivi della cooperazione intensificata e ampliata comprendono tra l'altro:
i) la cooperazione diretta a rafforzare gli aspetti doganali ai fini della sicurezza della catena logistica del commercio internazionale;
ii) il coordinamento delle posizioni, nella massima misura possibile, in tutte le sedi multilaterali in cui possono essere opportunamente sollevate e discusse le questioni relative alla sicurezza dei contenitori.
5. Le Parti riconoscono che la cooperazione tecnica tra loro è fondamentale per facilitare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente accordo e per raggiungere elevati livelli di facilitazione degli scambi. Le Parti, tramite le loro amministrazioni doganali, convengono di sviluppare un programma di cooperazione tecnica di cui concordano l'ambito, i tempi e i costi nel settore doganale e nei settori collegati.
6. Tramite le rispettive amministrazioni doganali e altre autorità di frontiera, le Parti prendono in esame le iniziative internazionali per la facilitazione degli scambi, comprese le attività svolte dall'OMC e dall'OMD, per identificare i settori nei quali un'ulteriore azione comune faciliterebbe il commercio tra le Parti e promuoverebbe gli obiettivi multilaterali condivisi. Le Parti cooperano per concordare, se possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali in materia doganale e di facilitazione degli scambi, in particolare nell'OMC e nell'OMD.
7. Le Parti si prestano assistenza reciproca nell'applicazione del presente capo, del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e delle rispettive leggi o regolamentazioni doganali.
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