allegatoSez. B

Art. 7.4

Ambito di applicazione e definizioni

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.4 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi di tutti i settori ad eccezione dei seguenti: a) i servizi audiovisivi5; b) il cabotaggio marittimo nazionale; c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i servizi di prenotazione telematica (CRS); iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. 2. Le misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi comprendono le misure aventi incidenza su: a) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la prestazione di un servizio; b) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzazione di un servizio; c) l'accesso a e l'uso di, in relazione alla fornitura di un servizio, reti o servizi che le Parti richiedono siano offerte al pubblico; d) la presenza sul territorio di una Parte di un fornitore di servizi dell'altra Parte. 3. Ai fini della presente sezione si intende per: a) fornitura transfrontaliera di servizi, la fornitura di servizi: i) dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte; ii) sul territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte; b) servizi: qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri; c) servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri: qualsiasi servizio non prestato nè su base commerciale nè in concorrenza con uno o più fornitori di servizi. ---------  5 L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione della presente sezione è senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.
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Ambito di applicazione e definizioni (Art. 7.4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo