allegato›Sez. B
Art. 7.4
Ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.4
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi di tutti i settori ad eccezione dei seguenti:
a) i servizi audiovisivi5;
b) il cabotaggio marittimo nazionale;
c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i servizi di prenotazione telematica (CRS);
iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.
2. Le misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi comprendono le misure aventi incidenza su:
a) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la prestazione di un servizio;
b) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzazione di un servizio;
c) l'accesso a e l'uso di, in relazione alla fornitura di un servizio, reti o servizi che le Parti richiedono siano offerte al pubblico;
d) la presenza sul territorio di una Parte di un fornitore di servizi dell'altra Parte.
3. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) fornitura transfrontaliera di servizi, la fornitura di servizi:
i) dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte;
ii) sul territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte;
b) servizi: qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;
c) servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri: qualsiasi servizio non prestato nè su base commerciale nè in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.
---------
 5 L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di
applicazione della presente sezione è senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-4