allegatoSez. C

Art. 7.9

Definizioni

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.9 Definizioni Ai fini della presente sezione, si intende per: a) stabilimento: i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica9, oppure ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una Parte allo scopo di esercitare un'attività economica. b) investitore: qualsiasi persona che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento;10 c) attività economica: ogni attività di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non su base commerciale nè in concorrenza con uno o più operatori economici; d) controllata di una persona giuridica di una Parte: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte; e) succursale di una persona giuridica: una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria. ---------  9 I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli.  10 Se l'attività economica non è esercitata direttamente da una persona giuridica ma attraverso altre forme di stabilimento, come una succursale o un ufficio di rappresentanza, all'investitore, compresa la persona giuridica, è nondimeno concesso, tramite tale stabilimento, il trattamento previsto dal presente accordo per gli investitori. Tale trattamento è esteso allo stabilimento per mezzo del quale è esercitata l'attività economica e non è necessariamente esteso ad altre parti dell'investitore situate al di fuori del territorio in cui è esercitata l'attività economica.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-9

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