allegato›Sez. C
Art. 7.13
Elenchi degli impegni
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.13
Elenchi degli impegni
1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo la presente sezione nonché le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A.
2. Nessuna delle Parti può adottare nei riguardi di stabilimenti e investitori dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformità del paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-13