allegatoSez. C

Art. 7.10

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.10 Ambito di applicazione Allo scopo di migliorare l'ambiente di investimento, in particolare le condizioni di stabilimento tra le Parti, la presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento11 in tutti i settori di attività economica, tranne: a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione12 di materiali nucleari; b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico13; c) i servizi audiovisivi14; d) il cabotaggio marittimo nazionale; e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i servizi di prenotazione telematica; iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. ---------  11 Il presente capo non si applica alla protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 7.12, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.  12 La trasformazione di materiali nucleari comprende tutte le attività incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, N?4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330.  13 Per materiale bellico si intendono i soli prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per un uso militare in relazione alla conduzione di una guerra o di attività di difesa.  14 L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione della presente sezione fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.
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