allegatoSez. C

Art. 7.11

Accesso al mercato

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.11 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A: a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o altri requisiti per lo stabilimento, come un esame delle necessità economiche; b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessità economiche; c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessità economiche15; d) limitazioni della partecipazione di capitale estero in termini di quota massima di partecipazione azionaria o del valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entità giuridica o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attività economica da parte di un investitore dell'altra Parte; f) limitazioni del numero totale delle persone fisiche, ad esclusione del personale chiave e dei laureati in tirocinio di cui all'articolo 7.17, che possono essere impiegate in un determinato settore o che un investitore può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e sono direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessità economiche. ---------  15 Le disposizioni delle lettere a), b) e c) non si applicano alle misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.
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Accesso al mercato (Art. 7.11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo