allegato›Sez. C
Art. 7.11
Accesso al mercato
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.11
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A:
a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o altri requisiti per lo stabilimento, come un esame delle necessità economiche;
b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessità economiche;
c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessità economiche15;
d) limitazioni della partecipazione di capitale estero in termini di quota massima di partecipazione azionaria o del valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi;
e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entità giuridica o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attività economica da parte di un investitore dell'altra Parte;
f) limitazioni del numero totale delle persone fisiche, ad esclusione del personale chiave e dei laureati in tirocinio di cui all'articolo 7.17, che possono essere impiegate in un determinato settore o che un investitore può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e sono direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessità economiche.
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 15 Le disposizioni delle lettere a), b) e c) non si applicano
alle misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-11