allegatoSez. B

Art. 7.6

Trattamento nazionale

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.6 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali l'allegato 7-A contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili. 2. Una Parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi e dei fornitori di servizi di una Parte rispetto al trattamento concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili dell'altra Parte. 4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei fornitori di servizi in questione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-6

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