allegato›Sez. B
Art. 7.5
Accesso al mercato
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.5
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la fornitura transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A:
a) limitazioni del numero dei fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di un esame delle necessità economiche;6
b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessità economiche;
c) limitazioni del numero complessivo delle operazioni o della quantità totale di servizi prodotti espresse in termini di unità numeriche determinate, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessità economiche7.
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 6 Sono comprese le misure che prevedono l'obbligo per i
fornitori di servizi dell'altra Parte di avere uno stabilimento ai sensi dell'articolo 7.9, lettera a), o di essere residente nel territorio di una Parte come condizione per la fornitura transfrontaliera di servizi.
 7 Non sono comprese le misure di una Parte che limitano gli
input utilizzati per la fornitura transfrontaliera di servizi.
Storico versioni
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