allegatoCapo 7Sez. A

Art. 7.3

Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.3 Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico 1. Il comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), è composto di rappresentanti delle Parti. Il rappresentante principale nel comitato di ciascuna delle Parti è un funzionario della rispettiva autorità competente per quanto riguarda l'applicazione del presente capo. 2. Il comitato: a) sovrintende all'applicazione del presente capo e ne dà una valutazione; b) esamina le questioni attinenti al presente capo che gli sono sottoposte dalle Parti; c) dà alle autorità competenti la possibilità di scambiare informazioni circa le misure prudenziali in relazione con l'articolo 7.46.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo