allegatoCapo 6

Art. 6.15

Punti di contatto doganali

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.15 Punti di contatto doganali 1. Le Parti si scambiano gli elenchi dei punti di contatto designati per le questioni attinenti al presente capo e al protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. 2. I punti di contatto si adoperano per risolvere per mezzo di consultazioni le questioni operative attinenti al presente capo. Se non può essere risolta attraverso i punti di contatto, la questione è sottoposta al comitato doganale di cui al presente capo.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-6-15

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Punti di contatto doganali (Art. 6.15 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo