allegato›Capo 6
Art. 6.15
Punti di contatto doganali
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.15
Punti di contatto doganali
1. Le Parti si scambiano gli elenchi dei punti di contatto designati per le questioni attinenti al presente capo e al protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
2. I punti di contatto si adoperano per risolvere per mezzo di consultazioni le questioni operative attinenti al presente capo. Se non può essere risolta attraverso i punti di contatto, la questione è sottoposta al comitato doganale di cui al presente capo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-6-15