allegato›Sez. C
Art. 7.15
Altri accordi
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.15
Altri accordi
Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come:
a) limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e la Corea;
b) derogante agli obblighi giuridici internazionali imposti alle Parti da accordi che prevedano per gli investitori delle Parti un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-15