allegato›Sez. D
Art. 7.19
Venditori di servizi alle imprese
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.19
Venditori di servizi alle imprese
Nei settori liberalizzati a norma delle sezioni B o C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei di venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi26.
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 26 Questo articolo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti
da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-19