allegatoSez. D

Art. 7.19

Venditori di servizi alle imprese

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.19 Venditori di servizi alle imprese Nei settori liberalizzati a norma delle sezioni B o C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei di venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi26. ---------  26 Questo articolo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-19

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Venditori di servizi alle imprese (Art. 7.19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo