allegato›Sez. E
Art. 7.22
Trasparenza e informazioni riservate
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.22
Trasparenza e informazioni riservate
1. Le Parti, per mezzo dei meccanismi istituiti secondo le disposizioni del capo 12 (Trasparenza), rispondono sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche avanzata dall'altra Parte riguardante:
a) accordi o intese internazionali, anche concernenti il mutuo riconoscimento, che riguardano o hanno incidenza su questioni che attengono al presente capo;
b) norme e criteri relativi alla concessione di licenze e alla certificazione di fornitori di servizi, comprese le informazioni concernenti l'appropriato organismo di regolamentazione o di altro tipo da consultare in merito a tali norme e criteri. Le norme e i criteri comprendono i requisiti in materia di istruzione, esame, esperienza, condotta ed etica, sviluppo professionale e ricertificazione, campo di attività, conoscenza locale e protezione dei consumatori.
2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
3. Le autorità di regolamentazione di ciascuna delle Parti rendono pubblici i requisiti, anche per quanto riguarda la documentazione, per la presentazione delle domande relative alla prestazione di servizi.
4. L'autorità di regolamentazione delle Parti fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se l'autorità ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.
5. L'autorità di regolamentazione che abbia respinto una domanda informa, nella misura del possibile, l'interessato che ne faccia richiesta delle ragioni del suo rifiuto.
6. L'autorità di regolamentazione di una Parte prende una decisione amministrativa sulla domanda completa relativa a una prestazione di servizi presentata da un investitore o da un fornitore di servizi transfrontalieri dell'altra Parte entro un termine di 120 giorni e comunica sollecitamente tale decisione al richiedente. Una domanda non è considerata completa fintanto che non sono state svolte tutte le audizioni del caso e non sono state ricevute tutte le necessarie informazioni. Se non è possibile prendere una decisone entro il termine di 120 giorni, l'autorità di regolamentazione lo comunica sollecitamente al richiedente e si adopera per prendere la decisione entro un termine successivo ragionevole.
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