allegato›Sez. D
Art. 7.18
Personale chiave e laureati in tirocinio
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.18
Personale chiave e laureati in tirocinio
1. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle Parti consente agli investitori dell'altra Parte di trasferire presso il loro stabilimento persone fisiche dell'altra Parte, purchè tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 7.17. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una societa23, novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali24 e un anno per i laureati in tirocinio.
2. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore può trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie25.
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 23 Le Parti possono autorizzare una proroga del periodo in
conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore nel rispettivo territorio.
 24 Questo paragrafo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti
da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.
 25 Salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, una Parte non
può esigere che uno stabilimento nomini come dirigenti superiori persone fisiche aventi una particolare cittadinanza o residenti nel proprio territorio.
Storico versioni
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