allegato›Sez. C
Art. 7.16
Riesame del quadro giuridico degli investimenti
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.16
Riesame del quadro giuridico degli investimenti
1. In vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, le Parti riesaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico degli investimenti19, le condizioni e il flusso degli investimenti reciproci, nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.
2. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 1, le Parti valutano gli ostacoli agli investimenti che sono stati incontrati e avviano negoziati al fine di superarli, allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo, anche per quanto riguarda i principi generali di protezione degli investimenti.
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 19 Costituito dal presente capo e dagli allegati 7-A e 7-C.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-16