allegato›Sez. D
Art. 7.17
Ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.17
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l'articolo 7.1, paragrafo 5.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) personale chiave: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il personale chiave comprende i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e il personale trasferito all'interno di una società;
i) per visitatori per motivi professionali si intendono persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento; non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;
ii) per personale trasferito all'interno di una società si intendono persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie (senza detenere una partecipazione azionaria maggioritaria) da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (comprese le società controllate, le società collegate e le succursali) nel territorio dell'altra Parte. La persona fisica interessata appartiene a una delle seguenti categorie.
Dirigenti:
persone fisiche che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la supervisione generale o la direzione, in particolare, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, compresi coloro che:
A) dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
B) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e
C) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale.
Personale specializzato:
persone fisiche che lavorano all'interno di una persona giuridica e sono in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
b) laureati in tirocinio: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa20;
c) venditori di servizi alle imprese: persone fisiche rappresentanti un fornitore di servizi di una Parte che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale fornitore di servizi; non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;
d) fornitori di servizi contrattuali: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso un contratto in buona fede con un consumatore finale di quest'ultima Parte per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi21;
e) professionisti indipendenti: persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso un contratto in buona fede con un consumatore finale di quest'ultima Parte per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi22.
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 20 Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di
presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che dimostri che lo scopo del soggiorno è una formazione di livello corrispondente a un diploma universitario.
 21 Il contratto di prestazione di servizi di cui a questa
lettera deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Parte in cui il contratto viene eseguito.
 22 Il contratto di prestazione di servizi di cui a questa
lettera deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Parte in cui il contratto viene eseguito.
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