Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 lug 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata» o «pesca INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate o non regolamentate; 2) «pesca illegale»: le attività di pesca: a) praticate da pescherecci nazionali o stranieri nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l’autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari; b) praticate da pescherecci battenti bandiera di Stati che sono parti contraenti di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile; oppure c) praticate da pescherecci in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente; 3) «pesca non dichiarata»: attività di pesca: a) che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all’autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali; oppure b) che sono state praticate nella zona di pertinenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione; o 4) «pesca non regolamentata»: attività di pesca: a) praticate nella zona di pertinenza di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente da pescherecci privi di nazionalità, da pescherecci battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da qualsiasi altra entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione; oppure b) praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione da pescherecci in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine; 5) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo, e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, tranne le navi container; 6) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità; 7) «autorizzazione di pesca»: diritto a effettuare attività di pesca durante un determinato periodo in un’area prestabilita e per una specificata attività di pesca; 8) «prodotti della pesca»: tutti i prodotti di cui al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (11), ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento; 9) «misure di conservazione e di gestione»: le misure intese a preservare e a gestire una o più specie di risorse biologiche marine, adottate e in vigore conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale e/o comunitario; 10) «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; 11) «importazione»: l’introduzione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca, anche ai fini del trasbordo nei porti ivi situati; 12) «importazione indiretta»: importazione proveniente dal territorio di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera del peschereccio responsabile della cattura; 13) «esportazione»: qualsiasi movimento a destinazione di un paese terzo, dal territorio della Comunità, da paesi terzi o da zone di pesca, di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro; 14) «riesportazione»: qualsiasi movimento, dal territorio della Comunità, di prodotti della pesca che sono stati precedentemente importati nel territorio della Comunità; 15) «organizzazione regionale di gestione della pesca»: un’organizzazione subregionale, regionale o simile competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per le risorse biologiche marine soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell’accordo istituente; 16) «parte contraente»: una parte contraente della convenzione o dell’accordo internazionale che istituisce un’organizzazione regionale di gestione della pesca, nonché gli Stati, le entità di pesca o qualsiasi altra entità che cooperano con tale organizzazione e godono di uno statuto di parte non contraente cooperante; 17) «avvistamento»: l’osservazione, effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro incaricata delle ispezioni in mare, o dal comandante di un peschereccio comunitario o di un paese terzo, di un peschereccio che può rispondere ad uno o più dei criteri di cui all’, paragrafo 1; 18) «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più pescherecci, in cui le catture sono trasferite dall’attrezzo da pesca di un peschereccio ad un altro o in cui la tecnica utilizzata da tali pescherecci richiede un attrezzo da pesca comune; 19) «persona giuridica»: qualsiasi entità giuridica che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o degli organismi pubblici nell’esercizio dell’autorità statale e delle organizzazioni pubbliche; 20) «rischio»: la probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda i prodotti della pesca importati nel territorio della Comunità o da esso esportati, che impedisca la corretta applicazione del presente regolamento o delle misure di conservazione e di gestione; 21) «gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi. Ciò comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti o strategie internazionali, comunitarie o nazionali; 22) «alto mare»: tutte le parti di mare contemplate dall’articolo 86 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare («UNCLOS»); 23) «spedizione»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura.
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