Art. 5

Responsabilità delle persone giuridiche

In vigore dal 5 apr 2011
Responsabilità delle persone giuridiche 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica. 2.   Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto. 3.   La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli , abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso. 4.   Ai sensi della presente direttiva, per «persona giuridica» s’intende qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei poteri pubblici e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
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